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Paragrafo 7 . Il cauto riformismo di Depretis.

     
Depretis govern quasi ininterrottamente dal 1876 al 1887, realizzando
solo  in  parte il suo programma. Nel 1877 fu varata la legge  Coppino
sull'istruzione elementare, con la quale si confermava la laicit,  la
gratuit  e  l'obbligatoriet della scuola fino a nove  anni  di  et.
Anche  questa, come la legge Casati del 1859, bench prevedesse  multe
per  i  genitori inadempienti, rest in gran parte disattesa, a  causa
delle  misere condizioni di vita delle classi meno abbienti, costrette
a mandare a lavorare anche i figli pi giovani, e perch ai comuni non
venivano assegnati fondi sufficienti per l'edilizia scolastica.
     Nel  1882 venne approvata la riforma elettorale, con la quale  il
diritto  di  voto era riconosciuto ai cittadini maschi venticinquenni,
che  pagassero 19 lire di imposta oppure avessero superato i primi due
anni  di  scuola  elementare  o  sapessero  leggere  e  scrivere.   Il
dimezzamento  della  quota  di imposta e l'introduzione  del  criterio
dell'istruzione  elevarono gli elettori dal 2,2  al  6,9%  del  totale
degli  abitanti.  Si  trattava di una percentuale ancora  estremamente
ridotta,  una delle pi basse in Europa, ma in essa rientrava  per  la
prima  volta una parte, non molto consistente, dei lavoratori  urbani,
specialmente  delle  citt settentrionali;  la  popolazione  rurale  e
quella  meridionale, pi povere e meno alfabetizzate, continuavano  ad
essere escluse.
     La  tassa sul macinato fu gradualmente ridotta a partire dal 1880
e  infine abolita nel 1884. Le classi meno abbienti, per, ne trassero
poco vantaggio, perch il prezzo dei cereali rest elevato a causa del
protezionismo e quello di larga parte dei beni di consumo continu  ad
essere gravato dalle imposte indirette.
     Una   moderata   attivit   riformistica   interess   anche   la
legislazione  sociale. Nel 1883 venne istituita la cassa nazionale  di
assicurazione per gli
     
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     infortuni  sul lavoro; nel 1886 fu approvata la legge sul  lavoro
minorile,  che  stabiliva l'et minima di impiego dei fanciulli:  nove
anni per fabbriche e cave, dieci per le miniere, dodici per i turni di
notte;  dall'obbligo erano per esclusi i settori nei quali il  lavoro
minorile era ampiamente diffuso, come le piccole industrie, il  lavoro
a domicilio e quello artigianale.
